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Ministero dell’istruzione e del merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione 1/26
OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2024/2025
Premessa
Le iscrizioni costituiscono, com’è noto, la prima fase del procedimento di avvio dell’anno scolastico, che coinvolge soggetti pubblici e privati. Nell’ambito di tale attività assume fondamentale importanza la programmazione della rete scolastica posta in essere dalle Regioni che, attraverso il piano di dimensionamento, oltre a istituire, accorpare o trasformare le istituzioni scolastiche, arricchiscono l’offerta formativa, attivando o sopprimendo indirizzi presso le scuole secondarie di secondo grado. Nel quadro di questo procedimento si inserisce il basilare ruolo degli Uffici Scolastici Regionali, i quali, nel dialogo istituzionale con le Regioni e gli Enti locali, pongono la massima attenzione al fatto che tale processo si svolga nei tempi prescritti, fornendo il proprio contributo alla realizzazione sul territorio di un’offerta formativa equilibrata, al fine di tutelare il diritto allo studio di alunni e studenti. In coerenza con la Nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione prot. 31023 del 25 settembre 2023 “Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) – indicazioni operative per l’aggiornamento dei documenti strategici delle istituzioni scolastiche a. s. 2023/24”, tenuto conto della funzione di comunicazione tra scuola e famiglie, in particolare nella fase delle iscrizioni, del Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF), si fissa il termine ultimo per l’eventuale aggiornamento annuale del PTOF al 17 gennaio 2024, giorno antecedente alla data di avvio delle iscrizioni per l’anno scolastico 2024/2025.
Il nuovo accesso al sistema di iscrizioni on line Al fine di favorire le iniziative di orientamento delle scuole e offrire un servizio utile per le famiglie, da quest’anno è stata messa a disposizione la Piattaforma Unica (https://unica.istruzione.gov.it/it)1, punto di accesso unico per usufruire dei principali servizi e strumenti del Ministero. All’interno della Piattaforma Unica è presente il nuovo punto di accesso alle iscrizioni on line, con tutte le informazioni utili per la procedura (“Iscrizioni”). Sono altresì presenti specifiche sezioni per accompagnare le famiglie e gli studenti della scuola secondaria di primo grado nella scelta del percorso formativo e professionale successivo (“Il tuo percorso”) in relazione alle competenze e aspirazioni (“E-Portfolio” e “Docente tutor”), nonché all’offerta formativa (“Guida alla scelta”) e agli sbocchi professionali del territorio di riferimento (“Statistiche su istruzione e lavoro”). Ambito di applicazione e termine delle iscrizioni La presente Nota disciplina, per l’anno scolastico 2024/2025, le iscrizioni: − alle sezioni delle scuole dell’infanzia; − alle prime classi delle scuole di ogni grado; − al primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni che hanno aderito al sistema di iscrizioni 1 Per maggiori dettagli sulla Piattaforma Unica e sui suoi servizi si rimanda alla nota prot. 2790 dell’11 ottobre 2023. UFFICIALE.U.0040055.12-12-2023.h.11:44 mpi.AOODGOSV.REGISTRO Ministero dell’istruzione e del merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione 2/26 on line e dagli istituti professionali presso i quali sono attivati tali percorsi in regime di sussidiarietà; − alle classi terze dei licei artistici e degli istituti tecnici; − al percorso di specializzazione per “Enotecnico” degli istituti tecnici del settore tecnologico a indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”. Non rientrano nell’ambito di applicazione della presente Nota le iscrizioni che si effettuano d’ufficio, ovvero quelle relative agli alunni/studenti ripetenti la classe prima delle scuole di ogni grado e le iscrizioni alle classi successive alla prima, ad eccezione delle iscrizioni alla classe terza del liceo artistico o di uno degli indirizzi dell’istruzione tecnica. Relativamente alle iscrizioni ai percorsi di istruzione degli adulti, dei quali è fatto cenno nel successivo paragrafo 12, si rinvia a una ulteriore Nota con istruzioni di dettaglio. Le domande di iscrizione all’anno scolastico 2024/2025 possono essere presentate dal 18 gennaio 2024 al 10 febbraio 2024. 1 – Iscrizioni on line 1.1 – Istituzioni scolastiche coinvolte Ai sensi dell’articolo 7, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statale. Si effettuano on line anche le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali, nonché dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni che, su base volontaria, aderiscono al procedimento di iscrizione on line. Le iscrizioni alle classi iniziali dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche paritarie si effettuano on line esclusivamente per le scuole paritarie che decidono facoltativamente di aderire alla modalità telematica. Le domande di iscrizione on line devono essere presentate dalle ore 8:00 del giorno 18 gennaio 2024 alle ore 20:00 del 10 febbraio 2024. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) possono accedere al sistema di iscrizioni on line all’interno della Piattaforma Unica, sezione “Orientamento” (https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni), utilizzando le proprie credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). All’atto dell’iscrizione i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le informazioni essenziali relative all’alunno/studente per il quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola o dal centro di formazione professionale prescelto. Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offrono supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica. In subordine, qualora necessario, anche le scuole di provenienza offrono il medesimo servizio. Ministero dell’istruzione e del merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione 3/26 Si ricorda che il sistema di iscrizioni on line permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno/studente consentendo, però, ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale di indicare anche una seconda o terza scuola/centro di formazione professionale cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione scolastica scelta per prima non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2024/2025. 1.2 – Esclusioni dal sistema di iscrizioni on line Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative: − alle sezioni della scuola dell’infanzia; − alle scuole della Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano; − alle classi terze dei licei artistici e degli istituti tecnici; − alla terza classe dei percorsi dell’istruzione tecnica – indirizzo Trasporti e Logistica, percorso sperimentale Conduzione del mezzo navale / Conduzione di apparati e impianti elettronici di bordo (CAIM/CAIE); − al percorso di specializzazione per “Enotecnico” degli istituti tecnici del settore tecnologico a indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”; − ai percorsi di istruzione per gli adulti, ivi compresi quelli attivati presso gli istituti di prevenzione e pena; − agli alunni/studenti in fase di preadozione, per i quali l’iscrizione è effettuata dalla famiglia affidataria direttamente presso l’istituzione scolastica prescelta. Per le iscrizioni sopraelencate si fa riferimento alle indicazioni generali contenute nei corrispondenti paragrafi della presente Nota. 2 – Adempimenti delle istituzioni scolastiche Prima dell’avvio delle iscrizioni, le istituzioni scolastiche aggiornano le informazioni che le caratterizzano attraverso la funzione del portale SIDI “Scuola in chiaro”, area “Rilevazioni”. Il Ministero provvederà a inserire in “Scuola in chiaro” le informazioni riguardanti l’attivazione della figura del tutor da parte dell’istituzione scolastica secondaria di secondo grado (numero di tutor nominati e rapporto tutor/studenti). Le scuole curano la redazione del proprio modulo di iscrizione on line attraverso l’apposita funzionalità disponibile sul portale SIDI, area “Gestione Alunni”, percorso “Iscrizioni on line”. In particolare, il modulo della domanda di iscrizione è strutturato in una parte generale, uguale per tutte le scuole, contenente i dati anagrafici di alunni/studenti e in una parte che ogni scuola può personalizzare con la richiesta di informazioni specifiche, attinte da un elenco di voci predefinite o anche aggiunte dalla scuola. È possibile consultare sul portale SIDI la nota riassuntiva della procedura e l’aggiornamento della pagina dedicata alle iscrizioni. Dopo la predisposizione da parte delle scuole, il modulo di domanda è reso disponibile ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale attraverso la pagina dedicata al sistema di iscrizioni on line sulla Piattaforma Unica (https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni). Le domande di iscrizione alle classi prime sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica, definito in base alle risorse Ministero dell’istruzione e del merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione 4/26 dell’organico dell’autonomia e al numero e alla capienza delle aule, anche in ragione dei piani di utilizzo degli edifici scolastici. A tal fine, la collaborazione tra scuole ed Enti locali consente di definire in anticipo le condizioni per l’accoglimento delle domande, con le variazioni che di anno in anno possono rendersi necessarie. Gli Uffici di ambito territoriale degli Uffici Scolastici Regionali vigileranno affinché sia assicurata, soprattutto agli alunni/studenti soggetti all’obbligo di istruzione, la fruizione del diritto allo studio attraverso ogni utile forma di razionalizzazione e di indirizzo a livello territoriale. Ciascun Ufficio scolastico di ambito territoriale avrà cura di individuare un referente per le iscrizioni e di trasmettere, entro il 29 dicembre 2023, i relativi riferimenti all’indirizzo e-mail dgosvi.ufficio2@istruzione.it, per l’efficace coordinamento tra amministrazione centrale e periferica. 2.1 – Adempimenti vaccinali Per quanto riguarda gli adempimenti vaccinali, si richiama l’attenzione dei dirigenti scolastici sull’attuazione delle misure di semplificazione previste dall’articolo 3-bis del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci” che prevedono, tra l’altro, l’invio da parte dei dirigenti scolastici alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo 2024, dell’elenco degli iscritti sino a sedici anni di età e dei minori stranieri non accompagnati. 2.2 – Contributi volontari e tasse scolastiche I contributi scolastici delle famiglie sono volontari2 e distinti dalle tasse scolastiche che, al contrario, sono obbligatorie, con l’eccezione dei casi di esonero previsti dall’art. 200 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Le famiglie devono essere preventivamente informate circa le attività – coerenti con il Piano triennale dell’offerta formativa – finanziate con i contributi volontari medesimi. Ai sensi dell’articolo 5, comma 11, del decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, è pubblicato sul sito Internet dell’istituzione scolastica, nella sezione “Amministrazione trasparente”, il programma annuale 3 , comprensivo della relazione illustrativa recante, tra l’altro, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie. Analoghi adempimenti sono previsti in fase di redazione del conto consuntivo e della relativa relazione illustrativa, come disposto dall’articolo 23, comma 5, del decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129. Le tasse scolastiche sono dovute solo per la frequenza del quarto e del quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Ai sensi dell’art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 maggio 1990, gli importi delle tasse scolastiche, convertiti in euro, sono: − tassa di iscrizione: € 6,04; − tassa di frequenza: € 15,13; − tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di maturità e di abilitazione: € 12,09; − tassa di rilascio dei relativi diplomi: € 15,13. Il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 19 aprile 2019, n. 370 ha previsto l’esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti del quarto e del 2 Si richiamano in proposito le note del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca – Dipartimento per l’istruzione n. 312 del 20 marzo 2012 e n. 593 del 7 marzo 2013. 3 Con Nota n. 32631 del 21 novembre 2023 è stata prorogata al 15 febbraio 2024 l’approvazione del programma annuale per l’esercizio finanziario 2024. Ministero dell’istruzione e del merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione 5/26 quinto anno dell’istruzione secondaria di secondo grado appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è pari o inferiore a € 20.000,00. Per approfondimenti, anche sugli ulteriori casi di esonero (es. per merito), si rinvia alla Nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 14 giugno 2019, prot. n. 13053. 2.3 – Iscrizioni in eccedenza È compito del dirigente scolastico individuare il numero massimo di iscrizioni accoglibili, in ragione delle risorse di organico, nonché del numero e della capienza delle aule e degli spazi disponibili. Pertanto, prima dell’acquisizione delle iscrizioni, nell’ipotesi di richieste in eccedenza, la scuola definisce criteri di precedenza nell’ammissione, mediante delibera del Consiglio di istituto da rendere pubblica con affissione all’albo, con pubblicazione sul sito web dell’istituzione scolastica e, per le iscrizioni on line, in apposita sezione del modulo di iscrizione personalizzato dalla scuola. Nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, i criteri di precedenza deliberati dai singoli Consigli di istituto debbono rispondere a principi di ragionevolezza quali, a puro titolo di esempio, quello della vicinanza della residenza dell’alunno/studente alla scuola o quello costituito da particolari impegni lavorativi dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale. Non può viceversa essere data priorità alle domande di iscrizione in ragione della data di invio delle stesse. Si ritiene sia da evitare, quale criterio di precedenza, l’esito di eventuali test di valutazione. L’estrazione a sorte costituisce l’extrema ratio. Resta confermato che alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso istituto comprensivo hanno la priorità nell’iscrizione alla scuola secondaria di primo grado rispetto a quelli provenienti da altri istituti. Si invita ad esplicitare questo criterio nelle delibere del Consiglio di istituto che fissano i criteri di precedenza. La scuola di seconda o terza scelta che accoglie la domanda dovrà trattare con priorità le domande pervenute come prima scelta entro i termini previsti dalla presente Nota. L’ultima scuola che tratta la domanda di iscrizione, qualora sia impossibilitata ad accoglierla in quanto eccedente rispetto ai posti rimasti disponibili, è tenuta ad affiancare la famiglia nell’individuazione di una diversa istituzione scolastica idonea e ad accertarsi che il procedimento si concluda con l’effettiva iscrizione dell’alunno/studente. Gli Uffici scolastici di ambito territoriale forniranno ai dirigenti delle scuole il necessario supporto in questo processo, interessandosi direttamente di eventuali casi particolari in relazione alla collocazione territoriale delle scuole (soprattutto per quanto riguarda il primo ciclo di istruzione) e/o di specifici indirizzi di studio per quanto riguarda il secondo ciclo. Questo percorso di supporto alla famiglia nell’individuazione di una scuola in grado di accogliere l’iscrizione assume un rilievo ancora maggiore per gli alunni/studenti in età dell’obbligo alla luce dell’art. 12 del decreto-legge 15 settembre 2023, n.123, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, concernente il rafforzamento delle misure relative al rispetto dell’obbligo di istruzione. Tale responsabilità ricade in capo alle scuole e agli Uffici di ambito territoriale anche in caso di impossibilità di accoglimento, per mancata disponibilità di posti, di domande di iscrizione in corso d’anno. Tenuto conto della frequenza con la quale si verifica la necessità di trattare domande di iscrizione pervenute in corso d’anno in relazione a trasferimenti della famiglia dell’alunno/studente e/o a eventuali cambi di percorso di studio o indirizzo tra un anno Ministero dell’istruzione e del merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione 6/26 scolastico e l’altro, pare opportuno che il Consiglio di istituto prenda in considerazione anche questa casistica e deliberi i criteri di precedenza nell’accoglimento delle stesse, tenendo in particolare considerazione le situazioni emergenziali e quelle legate a trasferimenti per esigenze di servizio di particolari categorie, che spesso vengono disposti con preavvisi molto brevi e che non devono causare l’interruzione della frequenza per gli alunni/studenti. 2.4 – Raccolta dei dati personali Con riferimento alla predisposizione del modulo di iscrizione, on line o cartaceo ove previsto, le istituzioni scolastiche devono osservare scrupolosamente le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento agli articoli 2-sexies e 2- octies e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e, in particolare, gli articoli 9 e 10 relativi al trattamento di particolari categorie di dati personali effettuato nell’ambito delle predette operazioni. In tale quadro, anche alla luce delle indicazioni rese dal Garante per la protezione dei dati personali con parere del 12 dicembre 2013, n. 563, si ritiene opportuno fornire istruzioni alle scuole che, nell’ambito della propria autonomia didattica, intendano integrare e adeguare il modulo di iscrizione per offrire ad alunni e a studenti ulteriori servizi in base al proprio Piano triennale dell’offerta formativa e alle risorse disponibili. In particolare, si sottolinea che le ulteriori informazioni raccolte devono essere strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono trattate. Le istituzioni scolastiche, pertanto, avranno cura di valutare che i dati richiesti siano effettivamente attinenti e correlati alla finalità dell’iscrizione scolastica. A tale proposito, si richiama la Nota della scrivente Direzione generale del 1° aprile 2015, prot. n. 2773, nella quale si rammenta che sono qualificati come eccedenti e non pertinenti rispetto alle finalità delle iscrizioni i dati riferiti al titolo di studio e alla professione dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni/studenti. Le richieste di informazioni finalizzate all’accoglimento delle domande di iscrizione o per l’attribuzione di precedenze o punteggi nelle graduatorie/liste di attesa devono essere definite con delibera del Consiglio di istituto che evidenzi in maniera puntuale i motivi che rendono indispensabile la raccolta di informazioni ulteriori. Le scuole forniscono l’informativa di cui all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, con particolare riferimento ai diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento medesimo, secondo le seguenti modalità: − per le iscrizioni on line, la pagina contenente l’informativa deve essere visualizzata prima dell’accesso alle pagine del modello di iscrizione da compilare e un flag ne deve registrare la presa visione per le scuole statali ovvero l’accettazione per le scuole paritarie e i centri di formazione professionale regionale; − per le iscrizioni che non vengono effettuate on line (ad esempio, per le istituzioni scolastiche paritarie che non aderiscono al sistema di iscrizioni on line), l’informativa deve essere opportunamente allegata al modello di iscrizione cartacea. Le istituzioni scolastiche possono utilizzare anche ulteriori modalità di pubblicizzazione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di alunni/studenti, quali, ad esempio, la pubblicazione del testo dell’informativa sul sito web della scuola. Ministero dell’istruzione e del merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione 7/26 Al termine della procedura di iscrizione le scuole possono conservare, con modalità che consentono l’identificazione degli interessati, solo per le finalità espressamente previste dalla normativa di settore e per un periodo di tempo non superiore a quello a tali fini strettamente necessario (cfr. art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679), i moduli di iscrizione relativi ad alunni/studenti che, pur avendo presentato la domanda, non si sono per qualsiasi ragione iscritti. 3 – Adempimenti dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on line: − individuano la scuola d’interesse tramite il servizio “Scuola in Chiaro” presente sulla piattaforma Unica (https://unica.istruzione.gov.it). Per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono consultare, all’interno del servizio “Scuola in chiaro”, il Rapporto di Autovalutazione (RAV), il Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) e la Rendicontazione sociale. − accedono all’area riservata della Piattaforma Unica (https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni) utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature); − compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 18 gennaio 2024; − inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 10 febbraio 2024; − dopo la conferma dell’accettazione della domanda di iscrizione, procedono all’inoltro della documentazione richiesta da parte della scuola tramite la sezione di gestione documentale presente all’interno della Piattaforma Unica; − tra il 31 maggio e il 1° luglio 2024 coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica manifestano le preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività secondo le modalità previste al successivo paragrafo 11. Il sistema di iscrizioni on line della Piattaforma Unica avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica e tramite l’app IO, delle variazioni di stato della domanda. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono inoltre seguire l’iter della domanda inoltrata nell’area dedicata alle iscrizioni sulla Piattaforma Unica. L’accoglimento della domanda viene comunicato attraverso la pagina dedicata presente all’interno della Piattaforma Unica, l’app IO e tramite posta elettronica. Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337- ter e 337-quater4 del Codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di 4 Art. 316, co. 1, c.c. – Responsabilità genitoriale – Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore. Art. 337-ter, co. 3, c.c. – Provvedimenti riguardo ai figli – La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento. Ministero dell’istruzione e del merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione 8/26 iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere condivisa da entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale. A tal fine, il genitore o l’esercente la responsabilità genitoriale che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del Codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori/esercenti la responsabilità genitoriale. La compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del citato decreto del Presidente della Repubblica. Si rammentano le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. Si evidenzia, infine, come la legge 13 novembre 2023, n. 159, di conversione del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale, abbia introdotto disposizioni che rafforzano il rispetto dell’obbligo di istruzione, prevedendo sanzioni fino alla reclusione per i responsabili dell’adempimento che non vi provvedano. Fondamentale sarà il ruolo che potranno svolgere gli Uffici Scolastici Regionali, in raccordo con le scuole e gli Enti locali, nell’informare le famiglie circa tali nuove disposizioni. 4 – Iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia e alle prime classi delle scuole del primo ciclo di istruzione 4.1 – Iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia Per l’anno scolastico 2024/2025 l’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia si effettua con domanda da presentare all’istituzione scolastica prescelta dal 18 gennaio 2024 al 10 febbraio 2024, attraverso la compilazione della scheda A allegata alla presente Nota. Relativamente agli adempimenti vaccinali si rinvia a quanto già indicato al paragrafo 2.1 specificando che la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia, secondo quanto previsto dall’articolo 3-bis, comma 5, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119. Ai sensi dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, la scuola dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento (per l’anno scolastico 2024/2025 entro il 31 dicembre 2024). Art. 337-quarter, co. 3, c.c. – Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso – Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. 5 La sentenza della Corte costituzionale n. 92 del 2011 ha annullato l’articolo 2, commi 4 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89. Ministero dell’istruzione e del merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione 9/26 Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale, essere iscritti bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2025. Non è consentita in alcun caso, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2025. Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2024, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto della scuola prescelta. L’ammissione di bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89: − alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa; − alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità, tali da rispondere alle esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; − alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del Collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell’accoglienza. Devono essere attivate, da parte degli Uffici di ambito territoriale degli Uffici Scolastici Regionali, d’intesa con le Amministrazioni comunali interessate, le opportune misure di coordinamento tra le scuole statali e le scuole paritarie che gestiscono il servizio sul territorio, per equilibrare il più possibile il rapporto domanda-offerta. Gli orari di funzionamento della scuola dell’infanzia, fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 (articolo 2, comma 5), sono pari a 40 ore settimanali; su richiesta delle famiglie l’orario può essere ridotto a 25 ore settimanali nella fascia del mattino o elevato fino a 50 ore, nel rispetto dell’orario annuale massimo delle attività educative fissato dall’articolo 3, comma 1, decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59. Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche ai fini dell’accoglimento delle richieste di articolazione dell’orario settimanale. Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione. La scuola comunica per iscritto agli interessati, con ogni possibile urgenza e idonea motivazione, l’eventuale impossibilità di accoglimento delle domande, al fine di consentire l’opzione verso altra scuola. 4.2 – Iscrizioni alla prima classe della scuola primaria Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano, dalle ore 8:00 del 18 gennaio 2024 alle ore 20:00 del 10 febbraio 2024, attraverso la pagina dedicata alle iscrizioni on line all’interno della Piattaforma Unica (https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni). I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale: − iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2024; − possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2024 ed entro il 30 aprile 2025. Non è consentita in alcun caso, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della scuola primaria di bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2025. Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2025, è opportuno, per una scelta attenta e consapevole, che i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale considerino le indicazioni e gli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai bambini. Ministero dell’istruzione e del merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione 10/26 Le scuole che accolgono bambini anticipatari rivolgono agli stessi particolare attenzione e cura, soprattutto nella fase dell’accoglienza, ai fini di un efficace inserimento. Con riferimento alle deroghe all’obbligo di istruzione riguardanti bambini di sei anni con disabilità o che sono stati adottati, concernenti il possibile trattenimento per un anno nella scuola dell’infanzia, si ricorda che le stesse sono consentite su richiesta della famiglia in casi circostanziati, supportati da documentazione che ne attesti la necessità, e in via del tutto eccezionale. Si rinvia sull’argomento alle “Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio delle alunne e degli alunni che sono stati adottati – 2023” (prot. n. 5 del 28.03.2023), nonché all’articolo 114, comma 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, è così strutturato: 24 ore, 27 ore, fino a 30 ore, 40 ore (tempo pieno). Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche ai fini dell’accoglimento delle richieste di articolazione dell’orario settimanale. L’accoglimento delle opzioni fino a 30 ore settimanali o per il tempo pieno è subordinato alla disponibilità delle risorse di organico e di adeguati servizi, circostanze che devono essere portate a conoscenza delle famiglie, anche con apposita nota da prevedere sul modulo on line di iscrizione. L’adozione del modello di 24 ore settimanali è possibile solo in presenza di un numero di domande che consenta la formazione di una classe con minimo 15 alunni. Si rammenta che la legge 30 dicembre 2021 n. 234, art. 1, commi 329 e seguenti, ha introdotto nella scuola primaria l’insegnamento dell’educazione motoria da parte di docenti specialisti forniti di idoneo titolo di studio, a decorrere dall’anno scolastico 2023/2024 per le classi quarta e quinta, precisando che tale insegnamento viene impartito in un orario (quantificato in non più di due ore settimanali) aggiuntivo rispetto all’orario ordinamentale di 24, 27 e fino a 30 ore previsto dal D.P.R. n. 89/2009. Pare pertanto opportuno che le scuole, nel corso delle assemblee che precedono le iscrizioni e tramite circolari o note, informino i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che l’orario settimanale prescelto al momento dell’iscrizione alla classe 1^ aumenterà fino a due ore settimanali al momento del passaggio alla classe 4^. Tale incremento di tempo scuola non riguarda il tempo pieno, stante che le ore di educazione motoria rientrano nelle 40 ore settimanali. Con riferimento alle diverse opzioni e alla complessiva offerta presente nel Piano triennale dell’offerta formativa, le istituzioni scolastiche organizzano le attività didattiche tenendo conto dei servizi attivabili e delle consistenze di organico. In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto, si verifichi un’eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale in sede di presentazione delle domande di iscrizione on line, possono indicare, in subordine rispetto all’istituto scolastico che costituisce la loro prima scelta, fino a un massimo di altri due istituti di proprio interesse. Il sistema di iscrizioni on line comunica di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso gli istituti scolastici indicati in subordine. L’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni. Qualora la domanda di iscrizione non trovi accoglimento in nessuna delle scuole indicate sul modulo on line, è responsabilità dell’ultima scuola indicata, con il necessario supporto del Ministero dell’istruzione e del merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione 11/26 competente Ufficio di ambito territoriale, affiancare gli esercenti la responsabilità genitoriale nell’individuazione, tra le scuole viciniori, di un’istituzione scolastica in grado di accogliere l’alunno. Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell’istruzione parentale effettuano una comunicazione preventiva direttamente al dirigente scolastico della scuola primaria del territorio di residenza, dichiarando di possedere la capacità tecnica o economica per provvedere all’istruzione dell’alunno. La comunicazione viene presentata in modalità cartacea entro il 10 febbraio 2024 e alla stessa è allegato il progetto didattico-educativo di massima che si intende seguire in corso d’anno, in coerenza con l’articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5 riguardante la disciplina degli esami di idoneità e integrativi. Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell’istituzione scolastica prende atto che l’assolvimento dell’obbligo di istruzione è effettuato mediante l’istruzione parentale e comunica ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale che, annualmente, se intendono continuare ad avvalersi dell’istruzione parentale, devono effettuare la citata comunicazione preventiva entro il termine delle iscrizioni on line, presentando contestualmente il progetto didattico-educativo di massima che si intende seguire nell’anno di riferimento. Si ricorda che l’alunno in istruzione parentale deve sostenere il prescritto esame annuale di idoneità entro il 30 giugno, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e dell’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5. Le domande di iscrizione all’esame di idoneità devono pervenire alle istituzioni scolastiche prescelte per l’effettuazione dell’esame entro il 30 aprile dell’anno di riferimento secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, del richiamato decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5. Ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, in caso di frequenza di una scuola primaria non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza, in modalità cartacea, entro il termine di presentazione delle iscrizioni on line. Gli alunni sostengono l’esame di idoneità presso una scuola statale o paritaria al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell’ammissione al successivo grado di istruzione, ovvero nel caso in cui richiedano l’iscrizione in una scuola primaria statale o paritaria; in caso di frequenza di una scuola del primo ciclo straniera in Italia riconosciuta dall’ordinamento estero, fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, gli alunni sostengono l’esame di idoneità se intendono iscriversi a una scuola statale o paritaria. È obbligo delle istituzioni scolastiche statali e paritarie nelle quali sono effettuati gli esami di idoneità aggiornare prontamente l’anagrafe degli alunni inserendo l’esito dell’esame di idoneità, per consentire ai soggetti preposti le opportune verifiche in merito all’assolvimento dell’obbligo di istruzione. 4.3 – Iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado di alunni che abbiano conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe si effettuano attraverso la pagina dedicata alle iscrizioni on line all’interno della Piattaforma Unica (https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni) dalle ore 8:00 del 18 gennaio 2024 alle ore 20:00 del 10 febbraio 2024. Ministero dell’istruzione e del merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione 12/26 All’atto dell’iscrizione i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, è così definito: 30 ore, oppure 36 ore elevabili fino a 40 ore (tempo prolungato) in presenza di servizi e strutture idonee a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività didattiche in fasce orarie pomeridiane. Nei percorsi a indirizzo musicale le attività di lezione strumentale, teoria e lettura della musica, musica d’insieme si svolgono in orario aggiuntivo per tre ore settimanali, ovvero novantanove ore annuali che possono essere organizzate anche su base plurisettimanale. Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche ai fini dell’accoglimento delle richieste di articolazione dell’orario settimanale e di adesione ai percorsi a indirizzo musicale. L’accoglimento delle opzioni di tempo prolungato è subordinato alla presenza delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi di accoglienza e di mensa, circostanze da portare a conoscenza dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale, anche con apposita nota da prevedere sul modulo on line di iscrizione, unitamente alla determinazione dei rientri pomeridiani da effettuare. In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto, si verifichi un’eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, in sede di presentazione delle istanze di iscrizione on line è possibile indicare, in subordine all’istituto scolastico che costituisce la prima scelta, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Il sistema di iscrizioni on line comunica di aver inoltrato la domanda di iscrizione all’istituto scolastico indicato in subordine. L’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate sul modulo on line rende inefficaci le altre opzioni. Qualora la domanda di iscrizione non trovi accoglimento in nessuna delle scuole indicate sul modulo on line, è responsabilità dell’ultima scuola indicata, con il necessario supporto dell’Ufficio di ambito territoriale, affiancare gli esercenti la responsabilità genitoriale nell’individuazione, tra le scuole viciniori, di un’istituzione scolastica in grado di accogliere l’alunno. Anche con riferimento agli istituti comprensivi non sono previste iscrizioni d’ufficio e deve essere utilizzata la procedura di iscrizione on line. Si ribadisce che gli alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso istituto comprensivo hanno priorità rispetto a quelli provenienti da altri istituti. Si rammenta che dal 1° settembre 2023 è entrato in vigore il decreto interministeriale 1° luglio 2022, n. 176 con il quale sono stati disciplinati i nuovi percorsi a indirizzo musicale delle scuole secondarie di primo grado. L’attivazione da parte delle scuole secondarie di primo grado di percorsi ordinamentali a indirizzo musicale, che possono riguardare la costituzione di gruppi di alunni di differenti sezioni o di una intera sezione ad indirizzo musicale, è subordinata all’autorizzazione da parte degli Uffici scolastici regionali e all’assegnazione alla scuola del relativo organico. Pertanto, in sede di iscrizione i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale potranno esprimere l’opzione per tali percorsi, ma l’accoglimento della stessa potrà essere confermata dalla scuola solo successivamente, in relazione all’effettiva attribuzione in organico dei docenti di strumento musicale. Di conseguenza, si invitano i dirigenti scolastici ad attivare per tempo le opportune interlocuzioni con l’Ufficio Scolastico Regionale e a fornire Ministero dell’istruzione e del merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione 13/26 una corretta informazione ai genitori in merito alle realistiche possibilità di attivazione dei percorsi. Per esprimere la preferenza per i percorsi a indirizzo musicale, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale barrano l’apposita casella del modulo di domanda di iscrizione on line. Come previsto dall’articolo 5, comma 2, del citato decreto interministeriale 176/2022, le istituzioni scolastiche organizzano la prova orientativo-attitudinale e pubblicano gli esiti, di norma, entro il 10 febbraio 2024 o, al massimo, entro i quindici giorni successivi, sia al fine di ripartire gli alunni nelle specifiche specialità strumentali, sia al fine di consentire alle famiglie, nel caso di carenza di posti disponibili, di rivolgersi eventualmente ad altra scuola non oltre i quindici giorni dopo tale data. Si ricorda alle scuole la necessità di definire il regolamento per l’organizzazione dei percorsi ai sensi dell’articolo 6 del decreto interministeriale 1° luglio 2022, n. 176. L’iscrizione ai percorsi a indirizzo musicale, qualora accolta, impegna l’alunno alla frequenza per l’intero triennio. Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell’istruzione parentale effettuano una comunicazione preventiva direttamente al dirigente scolastico della scuola secondaria di primo grado del territorio di residenza dimostrando, attraverso apposita dichiarazione, di possedere la capacità tecnica o economica per provvedere all’istruzione dell’alunno. La comunicazione viene presentata in modalità cartacea entro il 10 febbraio 2024 e alla stessa è allegato il progetto didattico-educativo di massima che si intende seguire in corso d’anno, in coerenza con l’articolo 3, comma 1, decreto ministeriale 8 febbraio 2020, n. 5 riguardante la disciplina degli esami di idoneità e integrativi. Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell’istituzione scolastica prende atto che l’assolvimento dell’obbligo di istruzione è effettuato mediante l’istruzione parentale e comunica ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale che, annualmente, se intendono continuare ad avvalersi dell’istruzione parentale, devono effettuare la citata comunicazione preventiva entro il termine di presentazione delle iscrizioni on line, presentando contestualmente il progetto didattico-educativo di massima da seguire in corso d’anno. L’alunno in istruzione parentale deve sostenere il prescritto esame annuale di idoneità entro il 30 giugno, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e dell’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5. Le domande di iscrizione all’esame di idoneità dovranno pervenire alle istituzioni scolastiche prescelte per l’effettuazione dell’esame entro il 30 aprile dell’anno di riferimento secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5. Ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, in caso di frequenza di una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza, in modalità cartacea, entro il termine di presentazione delle iscrizioni on line. Gli alunni sostengono l’esame di Stato, in qualità di candidati privatisti, presso una scuola statale o paritaria, ovvero l’esame di idoneità nel caso in cui richiedano l’iscrizione in una scuola statale o paritaria; in caso di frequenza di una scuola del primo ciclo straniera in Italia riconosciuta dall’ordinamento estero, fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, gli alunni sostengono l’esame di idoneità se intendono iscriversi a una scuola statale o paritaria. È obbligo delle istituzioni scolastiche statali e paritarie nelle quali sono effettuati gli esami di idoneità comunicare prontamente l’esito dell’esame, per consentire ai soggetti preposti le opportune verifiche in merito all’assolvimento dell’obbligo di istruzione. Ministero dell’istruzione e del merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione 14/26 5 – Obbligo di istruzione – Modalità e verifica dell’assolvimento L’obbligo decennale di istruzione, che riguarda la fascia di età compresa tra i sei e i sedici anni, si assolve, dopo l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, attraverso una delle seguenti modalità: − frequenza del primo biennio di uno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie (Licei, Tecnici, Professionali) o in uno dei percorsi triennali e quadriennali dell’istruzione e formazione professionale (IeFP) erogati dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni e dagli istituti professionali in regime di sussidiarietà; − sottoscrizione e successivo adempimento, a partire dal quindicesimo anno di età, di un contratto di apprendistato, ai sensi dell’articolo 43, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fermi restando i compiti e le responsabilità che gravano in capo al datore di lavoro e all’istituzione formativa previsti dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 12 ottobre 2015, attuativo dell’articolo 46, comma 1, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; − istruzione parentale. In questo caso, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5, gli studenti sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell’istruzione parentale devono effettuare annualmente la comunicazione preventiva (articolo 23, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62) al dirigente scolastico della scuola secondaria di secondo grado del territorio di residenza che abbia l’indirizzo di studi di interesse, entro il termine di presentazione delle iscrizioni on line, inviando contestualmente il progetto didattico-educativo di massima che si intende seguire in corso d’anno. I dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di primo grado, al termine delle procedure di iscrizione, verificano che tutti gli alunni frequentanti le classi terminali del proprio istituto abbiano prodotto domanda di iscrizione al percorso di istruzione successivo. Qualora risultino alunni non iscritti, i dirigenti scolastici sono tenuti a contattare i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per verificare se abbiano presentato domanda di iscrizione presso una scuola paritaria o non paritaria ovvero presso centri di formazione professionale regionali ovvero se intendano provvedere all’assolvimento dell’obbligo attraverso l’istruzione parentale. Tali informazioni vanno puntualmente verificate e inserite nell’Anagrafe nazionale degli studenti. Al riguardo, si rammenta ai dirigenti scolastici l’importanza del costante e continuo aggiornamento dell’Anagrafe, per consentire il monitoraggio dei percorsi scolastici degli alunni e dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione. Si rammenta che il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, ha introdotto nuove previsioni in merito al controllo sull’assolvimento dell’obbligo di istruzione e ha inasprito le sanzioni per i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale che non vi provvedano. Ministero dell’istruzione e del merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione 15/26 6 – Iscrizioni alla scuola secondaria di secondo grado Le domande di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado degli alunni che abbiano conseguito o prevedano di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione prima dell’inizio dell’anno scolastico 2024/2025 sono effettuate attraverso la pagina dedicata alle iscrizioni on line all’interno della Piattaforma Unica (https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni) dalle ore 8:00 del 18 gennaio 2024 alle ore 20:00 del 10 febbraio 2024. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono effettuare l’iscrizione a uno degli indirizzi di studio previsti dagli ordinamenti dei licei (decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 e decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52), degli istituti tecnici (decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88) e degli istituti professionali (decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61), riportati agli allegati nn. 1, 2 e 3 alla presente Nota esprimendo anche l’eventuale opzione rispetto ai diversi indirizzi attivati dalla scuola. Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche ai fini dell’accoglimento delle richieste di iscrizione agli indirizzi di studio. Ai fini delle iscrizioni assume rilevanza peculiare il “consiglio di orientamento” espresso dal Consiglio di classe per tutti gli alunni della terza classe di scuola secondaria di primo grado, inteso a supportare le scelte di prosecuzione dell’obbligo d’istruzione. A tal fine, si rammenta che il “consiglio di orientamento”, definito dal Consiglio di classe in forma analitica o sintetica, va reso noto ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni in tempo utile per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado. 6.1 – Procedure di iscrizione La domanda di iscrizione alla prima classe di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado è presentata a una sola scuola e permette di indicare, in subordine, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento oltre quello prescelto. Qualora, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto, si verifichi un’eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili nella scuola di prima scelta, le domande non accolte vengono indirizzate verso gli altri istituti per i quali è stato espresso il gradimento. In tal caso, il sistema di iscrizioni on line comunica ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale, a mezzo posta elettronica, di aver inoltrato la domanda di iscrizione all’istituto indicato in subordine. L’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni. Il sistema di iscrizioni on line comunica, via posta elettronica, l’accettazione definitiva della domanda da parte di una delle scuole indicate. Tutte le notifiche relative all’iter della domanda sono inoltre disponibili anche sull’app IO. Qualora la domanda di iscrizione non trovi accoglimento in nessuna delle scuole indicate sul modulo on line, è responsabilità dell’ultima scuola indicata, con il necessario supporto dell’Ufficio di ambito territoriale, affiancare gli esercenti la responsabilità genitoriale nell’individuazione di un’istituzione scolastica alternativa in grado di accogliere lo studente, tenendo, ove possibile, in considerazione l’indirizzo prescelto. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale potranno richiedere su base volontaria, compilando l’apposito campo del modello di iscrizione on line, l’emissione di “IoStudio – la carta dello studente”, una tessera nominativa cui sono associate funzionalità volte a garantire e Ministero dell’istruzione e del merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione 16/26 supportare il diritto allo studio dello studente, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 292 del 30 settembre 2021. 6.2 – Disposizioni relative a specifici indirizzi 6.2.1 – Iscrizioni alla prima classe dei licei musicali e coreutici Le richieste di iscrizione ai licei musicali e coreutici possono trovare accoglimento presso le sezioni già istituite e funzionanti nel corrente anno scolastico, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 e dall’articolo 8 del decreto ministeriale 11 maggio 2018, n. 382, che subordinano l’iscrizione degli studenti al superamento di una prova di verifica del possesso di specifiche competenze musicali o coreutiche. Le istituzioni scolastiche organizzano una prova preordinata alla verifica del possesso di specifiche competenze musicali o coreutiche in tempi utili a consentire agli studenti, nel caso di mancato superamento della prova medesima o di carenza di posti disponibili, di rivolgersi eventualmente ad altra scuola, entro il 10 febbraio 2024 e comunque non oltre i quindici giorni dopo tale data. Per consentire agli studenti di sostenere la prova, le istituzioni scolastiche pubblicano sui propri siti le modalità di svolgimento, specificando sia le competenze teoriche indispensabili, sia le competenze pregresse necessariamente richieste per “Esecuzione e interpretazione – Primo strumento”, in coerenza con quanto previsto dalla Tabella C del citato decreto ministeriale 11 maggio 2018, n. 382 e con indicazione di eventuali ulteriori obblighi esecutivi. Si ritiene opportuno evidenziare la finalità formativa della prova e l’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche nell’espressione del giudizio di ammissione e nell’eventuale adattamento dei repertori. 6.2.2 – Iscrizioni alle sezioni a indirizzo sportivo dei licei scientifici Il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52, recante “Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione a indirizzo sportivo del sistema dei licei”, precisa che la sezione a indirizzo sportivo si inserisce strutturalmente, a partire dal primo anno di studio, nel percorso del liceo scientifico. Le classi prime possono essere attivate esclusivamente nelle scuole statali autorizzate dai rispettivi piani regionali dell’offerta formativa e nelle scuole paritarie che hanno ottenuto il riconoscimento della parità scolastica per lo specifico indirizzo di studi. Sarà consentita, anche per l’anno scolastico 2024/2025, l’attivazione di una sola classe prima per ciascuna istituzione scolastica. 6.2.3 – Iscrizioni alla prima classe dei percorsi quadriennali Con decreto ministeriale 3 dicembre 2021, n. 344 è stato promosso, a partire dall’anno scolastico 2022/2023, il rinnovo e l’ampliamento del Piano nazionale di innovazione ordinamentale per la sperimentazione di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado, destinato alle classi prime di istituzioni scolastiche, statali e paritarie, del secondo ciclo di istruzione che hanno indirizzi dei licei e degli istituti tecnici e, a decorrere dall’anno scolastico 2023/2024, delle istituzioni scolastiche che organizzano percorsi di istruzione professionale Ministero dell’istruzione e del merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione 17/26 Si ricorda che tali percorsi quadriennali possono essere attivati nel limite di una sola classe prima per ciascun percorso quadriennale autorizzato per ciascuna istituzione scolastica. In caso di iscrizioni in eccedenza, saranno applicati i criteri definiti dal Consiglio di istituto, come previsto dall’articolo 3, comma 1, lett. b) dell’Avviso del Ministero dell’istruzione n. 2451/2021. È possibile l’iscrizione ai percorsi quadriennali anche per gli studenti, nati tra il 1° gennaio e il 30 aprile e che quindi compiranno quattordici anni dopo il 31 dicembre 2024, purché abbiano frequentato un regolare percorso scolastico di otto anni. Sul punto si rinvia alla Nota di questo Ministero – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione n. 1294 del 21 gennaio 2019. Per una corretta informazione dei genitori deve essere ricordato, nel corso delle attività di orientamento, che i percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado rilasciano al termine del quarto anno, con il superamento dell’esame di stato, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l’accesso agli ITS Academy e ai percorsi universitari e AFAM. 6.2.4 – Iscrizioni alla prima classe dei percorsi quadriennali nell’ambito della sperimentazione nazionale della filiera tecnologico-professionale Si rappresenta, inoltre, che, nell’ambito di una più ampia riforma della filiera formativa tecnologico-professionale definita dal disegno di legge A.S. n. 924, il decreto ministeriale n. 240 del 7 dicembre 2023, in corso di registrazione, ha promosso la sperimentazione nazionale della filiera tecnologico-professionale. Nella medesima data è stato emanato l’avviso prot. 2608, con scadenza 30 dicembre 2023, per consentire alle istituzioni scolastiche interessate di avanzare le proprie candidature all’attivazione di percorsi quadriennali, specifici per gli istituti tecnici e professionali, nell’ambito della presentazione dei progetti riguardanti la sperimentazione. Per ciascuna istituzione scolastica l’attivazione delle classi prime, a partire dall’anno scolastico 2024/2025, è subordinata all’approvazione del progetto sperimentale presentato. Per ogni utile approfondimento si rinvia alla lettura del decreto ministeriale e dell’avviso di cui sopra. 6.2.5 – Iscrizioni alla terza classe dei licei artistici Possono iscriversi alla classe terza dei licei artistici, dal 18 gennaio 2024 al 10 febbraio 2024, gli studenti già frequentanti la classe seconda che prevedano di conseguire l’ammissione alla successiva prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico 2024/2025, ovvero gli studenti esterni che abbiano già conseguito o prevedano di conseguire l’idoneità al terzo anno. Deve essere presentata apposita domanda per: − prosecuzione del percorso di studi in un indirizzo presente nell’offerta formativa dell’istituto frequentato; − prosecuzione del percorso di studi in un indirizzo non presente nell’offerta formativa dell’istituto frequentato, facendone richiesta al dirigente dell’istituzione scolastica di interesse per il tramite della scuola cui l’allievo è iscritto, secondo modalità analoghe a quelle previste nel successivo paragrafo 9. Le iscrizioni al terzo anno dei licei artistici sono escluse dalla procedura delle iscrizioni on line. Ministero dell’istruzione e del merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione 18/26 6.2.6 – Iscrizioni alla terza classe degli istituti tecnici Possono iscriversi alla classe terza dei percorsi degli istituti tecnici, dal 18 gennaio 2024 al 10 febbraio 2024, gli studenti già frequentanti la classe seconda che prevedano di conseguire l’ammissione alla successiva prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico 2024/2025 ovvero gli studenti esterni che abbiano già conseguito o prevedano di conseguire l’idoneità al terzo anno. Le presenti disposizioni si applicano agli indirizzi per i quali il percorso di studio si sviluppa, dal terzo anno, in articolazioni e/o opzioni. Sono disposte d’ufficio le iscrizioni alle terze classi di studenti degli istituti tecnici frequentanti la classe seconda di un indirizzo che non si sviluppi in articolazioni e/o opzioni (es. Turismo) che intendano proseguire, nello stesso istituto scolastico, il percorso di studi nel medesimo indirizzo. Deve essere presentata apposita domanda in tutti gli altri casi, come, ad esempio: − prosecuzione del percorso di studi in una articolazione/opzione dell’indirizzo già frequentato; − prosecuzione del percorso di studi in un indirizzo diverso da quello frequentato, purché del medesimo settore e presente nell’offerta formativa dell’istituto scolastico cui si è iscritti; − prosecuzione del percorso di studi in un indirizzo/articolazione/opzione non presente nell’offerta formativa dell’istituto frequentato ma attivato in altra istituzione scolastica, purché nel medesimo settore, facendone richiesta al dirigente dell’istituzione scolastica di interesse per il tramite della scuola in cui l’allievo è iscritto, secondo modalità analoghe a quelle previste nel successivo paragrafo 8. Le iscrizioni al terzo anno degli istituti tecnici sono escluse dalla procedura delle iscrizioni on line. 6.2.6.1 – Iscrizioni alla terza classe dell’indirizzo Trasporti e Logistica, percorso sperimentale Conduzione del mezzo navale/Conduzione di apparati e impianti elettronici di bordo (CAIM/CAIE) Con decreto ministeriale 31 agosto 2021, n. 269 è stata prevista l’attivazione, dall’anno scolastico 2021/2022, della sperimentazione nazionale, dalle classi terze, del percorso integrato Conduzione di apparati e impianti marittimi (CAIM)/Conduzione di apparati e impianti elettronici di bordo (CAIE), nell’ambito dei percorsi di istruzione tecnica – indirizzo Trasporti e logistica. Con successivi decreti direttoriali, rispettivamente del 10 settembre 2021, n. 1594 per l’anno scolastico 2021/2022, del 16 dicembre 2021, n. 2587 per l’anno scolastico 2022/2023 e del 10 gennaio 2023, n. 13 per l’anno scolastico 2023/2024, sono state autorizzate all’attivazione di tale percorso n. 29 istituzioni scolastiche. Dall’anno scolastico 2024/2025 scade la triennalità della sperimentazione prevista dal decreto ministeriale 269/2021. Considerato che per l’istruzione tecnica è in atto una riforma degli ordinamenti collegata con il PNRR, appare non funzionale, allo stato attuale, un intervento che riconduca a ordinamento tale sperimentazione. Pertanto, per l’anno scolastico 2024/2025 è prorogata la sperimentazione in esame e le scuole presso le quali, a seguito delle iscrizioni dei precedenti anni, è stato effettivamente attivato il percorso sperimentale e che intendano proseguire nella sperimentazione devono proporre nella propria offerta formativa il percorso sperimentale integrato ai fini dell’attivazione di classi terze. Anche le iscrizioni degli studenti al percorso sperimentale integrato CAIM/CAIE sono escluse dalla procedura on line. Ministero dell’istruzione e del merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione 19/26 6.2.7 – Iscrizioni alla prima classe degli istituti professionali Per quanto riguarda l’iscrizione alla prima classe degli istituti professionali, gli studenti e le famiglie devono fare riferimento ai nuovi indirizzi di studio attivati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61. Con decreto interministeriale 24 maggio 2018, n. 92 sono stati definiti i profili di uscita degli indirizzi di studio dei nuovi percorsi di istruzione professionale, i relativi risultati di apprendimento declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze e il riferimento alle attività economiche referenziate ai codici ATECO. Il citato decreto interministeriale può costituire uno strumento a supporto delle scelte da parte di studenti e famiglie per conoscere in maniera più puntuale non solo le caratteristiche dei nuovi indirizzi, ma anche le innovazioni metodologiche, didattiche ed organizzative che qualificano i nuovi istituti professionali. 6.2.8 – Iscrizioni alla terza classe degli istituti professionali – Scelta del percorso formativo in base alla declinazione degli indirizzi adottata dalla scuola Possono iscriversi al terzo anno dei nuovi istituti professionali gli studenti già frequentanti la classe seconda che prevedano di conseguire l’ammissione alla classe successiva prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico 2024/2025, ovvero gli studenti esterni che abbiano già conseguito o prevedano di conseguire l’idoneità al terzo anno. Le innovazioni ordinamentali di cui al decreto legislativo 61/2017 e al successivo Regolamento 92/2018, descritte nel paragrafo precedente, hanno ridefinito la struttura dei curricoli dell’istruzione professionale abolendo le articolazioni e le opzioni a favore di una declinazione dei percorsi, dal terzo anno, da definirsi a cura delle singole scuole in relazione ai fabbisogni specifici dei territori coerenti con le priorità indicate dalle Regioni nella propria programmazione. La prosecuzione del percorso di studi dello studente, pertanto, può essere effettuata in relazione alle possibili declinazioni dei percorsi che la scuola avrà attivato. Le iscrizioni saranno gestite all’interno di ogni istituzione scolastica in base all’effettiva offerta formativa da questa erogata, in ragione delle specifiche richieste del territorio e della programmazione regionale. Qualora gli studenti frequentanti il secondo anno di uno degli undici indirizzi dell’istruzione professionale vogliano orientare la propria scelta nella prosecuzione del percorso, del medesimo indirizzo, in una specifica declinazione offerta da un istituto diverso da quello frequentato, dovranno farne richiesta al dirigente dell’istituzione scolastica di interesse previa acquisizione del nulla osta da parte del dirigente della scuola di provenienza. In caso di accoglimento della domanda di iscrizione da parte del dirigente della scuola di destinazione, il dirigente della scuola di appartenenza è tenuto a inviare il nulla osta all’interessato e alla scuola di destinazione. Si rammenta l’importanza, in questi casi, del Progetto Formativo Individuale quale strumento di evidenza dei saperi e delle competenze acquisite dallo studente. Tali scelte sono in ogni caso escluse dalla procedura delle iscrizioni on line. 6.2.9 – Iscrizioni al percorso di specializzazione per “Enotecnico” degli istituti tecnici del settore tecnologico a indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia” L’articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 ha previsto, per i percorsi degli istituti tecnici, settore tecnologico, indirizzo “Agraria, Ministero dell’istruzione e del merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione 20/26 agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”, la prosecuzione del percorso, successivamente all’esame di Stato del quinquennio, con un ulteriore anno di specializzazione denominato “Enotecnico”. È possibile richiedere l’iscrizione all’anno di specializzazione per “Enotecnico”, nelle scuole ove esso sia attivato, esclusivamente da parte dei frequentanti il quinto anno o dei diplomati degli istituti tecnici dell’indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”. Tenuto conto che l’attivazione dei percorsi di specializzazione per “Enotecnico” è consentita, a livello nazionale, solo per un numero di classi/corsi corrispondente a quelli funzionanti nell’anno scolastico 2009/2010, qualora le istanze di iscrizione superino il numero dei posti complessivamente disponibili in relazione alle classi attivate, l’ammissione al percorso sarà determinata in considerazione dei criteri di precedenza definiti dal Consiglio di istituto della scuola prescelta. Si rammenta che le predette iscrizioni, da presentarsi entro il termine del 10 febbraio 2024, sono escluse dalla procedura delle iscrizioni on line. 7 – Attivazione del liceo del Made in Italy Come noto, il disegno di legge AC 1341/A prevede all’art.18 l’introduzione nel nostro ordinamento scolastico del liceo del Made in Italy, definendone già i profili ordinamentali. Pertanto, ci si riserva di dare ulteriori e specifiche indicazioni per l’attivazione delle classi prime, già a partire dall’anno scolastico 2024/2025, qualora l’approvazione definitiva sopraggiunga in tempo utile per consentire il rispetto dei termini delle iscrizioni. 8 – Iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) Si effettuano on line, dalle ore 8:00 del 18 gennaio 2024 alle ore 20:00 del 10 febbraio 2024, le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dagli istituti professionali statali in regime di sussidiarietà, nonché dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni aderenti al sistema di iscrizioni on line su base volontaria. Si sottolinea che l’iscrizione on line ai centri di istruzione e formazione professionale regionali è riservata esclusivamente agli studenti che abbiano conseguito o prevedano di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione prima dell’avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e intendano assolvere l’obbligo di istruzione attraverso la frequenza di corsi di IeFP. Si ricorda che dall’anno scolastico 2018/2019, in applicazione dell’articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 e del decreto interministeriale 17 maggio 2018 (“Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell’istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale”), gli studenti possono scegliere l’iscrizione, alternativamente, ad uno dei percorsi quinquennali di istruzione professionale ovvero ad uno dei percorsi triennali o quadriennali dell’istruzione e formazione professionale di cui al Repertorio nazionale previsto dagli Accordi della Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012. Nelle Regioni che hanno adottato il Repertorio nazionale previsto dall’Accordo in Conferenza StatoMinistero dell’istruzione e del merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione 21/26 Regioni del 1° agosto 2019 (recepito con decreto interministeriale 7 luglio 2020, n. 56) gli studenti potranno iscriversi ai percorsi afferenti alle qualifiche triennali e ai diplomi quadriennali del nuovo Repertorio. Nelle altre Regioni gli studenti potranno iscriversi ai percorsi collegati alle qualifiche e ai diplomi del precedente Repertorio. 9 – Trasferimento di iscrizione Le istituzioni scolastiche, nei limiti dei posti disponibili, rendono effettiva la facoltà dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale di scegliere il corso di studi ritenuto più confacente alle attitudini e alle aspirazioni del minore. Pertanto, qualora gli interessati chiedano, a iscrizione avvenuta alla prima classe di un’istituzione scolastica o formativa e prima dell’inizio, ovvero nei primi mesi dell’anno scolastico, di optare per altro indirizzo o altra istituzione scolastica o formativa, la relativa motivata richiesta viene presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione, sia a quello della scuola di destinazione6. Per ulteriori indicazioni si fa rinvio a quanto previsto dall’articolo 4 del decreto ministeriale n. 5 dell’8 febbraio 2021. In caso di accoglimento della domanda di iscrizione da parte del dirigente della scuola di destinazione, il dirigente della scuola di prima iscrizione è tenuto a inviare il nulla osta all’interessato e alla scuola di destinazione. Nelle ipotesi di iscrizioni tardive di cui alla Nota 5 agosto 2020, prot. n. 1376, gli Uffici di ambito territoriale degli Uffici Scolastici Regionali supportano il dirigente scolastico nell’individuazione di altra istituzione scolastica di destinazione nei casi di impossibilità ad accogliere l’iscrizione per motivi di incapienza delle classi. Si segnala che taluni allievi, ad esempio i figli di soggetti che svolgono attività di tipo itinerante, in particolare i lavoratori dello spettacolo viaggiante, possono richiedere più volte il trasferimento di iscrizione. Nel richiamare l’attenzione sulla necessità che il trasferimento di iscrizione non comporti l’attivazione di nuove classi con maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, si rammenta che le conseguenti rettifiche nell’Anagrafe nazionale degli alunni sono curate dalla scuola di destinazione. 10- Accoglienza e inclusione 10.1 – Alunni/studenti con disabilità Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale. Il profilo di funzionamento, di cui all’articolo 5, comma 3, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, è trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione. Sulla base di tale documentazione, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale, nonché alla successiva 6 In ipotesi di trasferimento di iscrizione da un’istituzione scolastica ad altra avente le medesime caratteristiche o lo stesso indirizzo di studi, la relativa domanda può essere presentata, per eccezionali motivi debitamente rappresentati (es. imprevisto trasferimento della famiglia in altra città), anche nel periodo successivo ai primi mesi dell’anno scolastico. Ministero dell’istruzione e del merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione 22/26 stesura del piano educativo individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell’A.S.L. L’alunno/studente con disabilità che consegua il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione ha titolo, ai sensi dell’art. 11, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, qualora non abbia compiuto il diciottesimo anno di età prima dell’inizio dell’anno scolastico 2024/2025, all’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado o ai percorsi di istruzione e formazione professionale, con le misure di integrazione previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104. Solo per gli alunni che non si sono presentati agli esami conclusivi del primo ciclo è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell’acquisizione di ulteriori crediti formativi, da far valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Pertanto, tali alunni non possono essere iscritti, nell’anno scolastico 2024/2025, alla terza classe di scuola secondaria di primo grado, ma potranno assolvere l’obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale. Gli alunni con disabilità ultradiciottenni non in possesso del diploma conclusivo del primo ciclo, ovvero in possesso del suddetto diploma, ma non frequentanti l’istruzione secondaria di secondo grado, hanno diritto a frequentare i percorsi di istruzione per gli adulti con i diritti previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni (cfr. sentenza della Corte costituzionale 4-6 luglio 2001, n. 226). 10.2 – Alunni/studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni. Gli alunni con diagnosi di DSA esonerati dall’insegnamento della lingua straniera ovvero dispensati dalle prove scritte di lingua straniera in base a quanto previsto dall’articolo 11, comma 13, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, conseguono titolo valido per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado. 10.3 – Alunni/studenti con cittadinanza non italiana Agli alunni/studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni/studenti con cittadinanza italiana, ai sensi dell’articolo 45, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Al riguardo, si fa integralmente rinvio alla Nota ministeriale 8 gennaio 2010, n. 2, recante “Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana” e, in particolare, al punto 3 “Distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana tra le scuole e formazione delle classi”, in cui si precisa che a tale fine è necessario programmare il flusso delle iscrizioni con azioni concordate e attivate territorialmente con l’Ente locale e la Prefettura e gestite in modo strategico dagli Uffici Scolastici Regionali, fissando – di norma – il limite massimo di presenza nelle singole classi di alunni/studenti con cittadinanza non italiana o con ridotta conoscenza della lingua italiana al 30% per classe. Sul punto, si richiamano gli adempimenti in capo ai dirigenti preposti agli Uffici Scolastici Regionali, eventualmente coadiuvati dai dirigenti degli Uffici di ambito territoriale, ai fini di prevenire anomale e non Ministero dell’istruzione e del merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione 23/26 adeguatamente motivate concentrazioni di alunni stranieri presso singole classi di uno stesso istituto scolastico. Ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, i minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso – come peraltro i minori stranieri non accompagnati – agli studi secondo le modalità previste per i cittadini italiani. Si rammenta che anche per gli alunni/studenti con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione on line. Una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un “codice provvisorio” che, appena possibile, l’istituzione scolastica sostituisce sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo. I genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale di cittadinanza non italiana privi di codice fiscale possono recarsi presso l’istituzione scolastica prescelta al fine di effettuare l’iscrizione attraverso il riconoscimento in presenza con i documenti identificativi in loro possesso. Le segreterie delle istituzioni scolastiche provvedono a perfezionare la procedura di iscrizione secondo le modalità definite dalla Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica. Si richiama, infine, la Nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e l’autonomia scolastica 20 aprile 2011, n. 2787 in ordine alle modalità di applicazione delle norme relative al riconoscimento di titoli di studio e certificazioni straniere. Per una ricognizione della materia si rinvia alle “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” trasmesse da questo Ministero con Nota 19 febbraio 2014, n. 4233 e agli “Orientamenti interculturali. Idee e proposte per l’integrazione di alunni e alunne provenienti da contesti migratori” del marzo 2022. 10.4 – Alunni/studenti che sono stati adottati La procedura di iscrizioni on line si applica anche agli alunni/studenti adottati. In caso di adozione internazionale, qualora l’iscrizione avvenga in una fase in cui l’iter burocratico non sia ancora stato completato e la famiglia sia ancora priva del codice fiscale del minore o della documentazione definitiva, è possibile creare un “codice provvisorio”, che verrà sostituito dall’istituzione scolastica sul portale SIDI non appena la famiglia presenterà i documenti atti a certificare l’adozione avvenuta all’Estero (Commissione Adozioni Internazionali CAI Tribunale per i Minorenni). In caso di adozione nazionale con collocamento provvisorio preadottivo, al fine di garantire protezione e riservatezza ai minori, l’iscrizione viene effettuata dalla famiglia affidataria direttamente presso la segreteria della scuola. Anche in questo caso è opportuna la creazione di un codice fiscale provvisorio per garantire la necessaria riservatezza sui dati anagrafici di origine. Le scuole prendono visione della documentazione rilasciata dal Tribunale per i Minorenni senza trattenerla nel fascicolo personale degli alunni; il dirigente scolastico inserisce nel fascicolo personale del minore una dichiarazione in cui attesta di aver preso visione della documentazione necessaria per l’iscrizione7. 7 Si vedano in proposito le Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio delle alunne e degli alunni che sono stati adottati, nota prot. n. 5 del 28 marzo 2023 (Aggiornamento delle Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati nota prot.n.7443 del 18.12. 2014). Ministero dell’istruzione e del merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione 24/26 11 – Insegnamento della religione cattolica e attività alternative La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori e dagli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni che si iscrivono alla prima classe della scuola primaria o secondaria di primo grado al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line. La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica per studenti della scuola secondaria di secondo grado è esercitata dagli stessi all’atto dell’iscrizione da parte dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale mediante la compilazione del modello on line ovvero, per le iscrizioni che non siano presentate on line (ad esempio per le iscrizioni alla scuola dell’infanzia), attraverso la compilazione del modello nazionale di cui alla scheda B allegata alla presente Nota. La scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati. La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, è operata, all’interno di ciascuna scuola, attraverso un’apposita funzionalità della pagina dedicata alle iscrizioni on line all’interno della Piattaforma Unica (https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni) accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale dal 31 maggio al 1° luglio 2024 utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (carta di identità elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). Gli interessati possono esprimere una delle seguenti opzioni, tutte afferenti al diritto di scelta delle famiglie: − attività didattiche e formative; − attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente; − libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado); − non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica. Resta inteso che le attività didattiche e formative proposte dalle scuole potrebbero subire delle modifiche sulla base degli aggiornamenti al Piano triennale dell’offerta formativa. Le istituzioni scolastiche paritarie che non aderiscono al sistema di iscrizioni on line, nel rispetto della tempistica sopra riportata, raccolgono le opzioni degli interessati utilizzando il modello di cui alla scheda C. 12 – Percorsi di istruzione degli adulti I percorsi di istruzione degli adulti, compresi quelli che si svolgono presso gli istituti di prevenzione e pena, sono organizzati, ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012. n. 263, in: − percorsi di istruzione di primo livello, realizzati dai centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), finalizzati al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e della certificazione attestante l’acquisizione delle competenze di base connesse all’obbligo di istruzione di cui al decreto ministeriale 22 agosto 2007, n. 139. Ministero dell’istruzione e del merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione 25/26 Ai percorsi di istruzione di primo livello possono iscriversi gli adulti, anche stranieri, che non hanno assolto l’obbligo di istruzione o che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione. Ai percorsi di istruzione di primo livello possono iscriversi anche coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, ferma restando la possibilità, a seguito di accordi specifici tra Regioni e Uffici Scolastici Regionali, di iscrivere in via residuale, nei limiti dell’organico assegnato e in presenza di particolari e motivate esigenze, coloro che hanno compiuto il quindicesimo anno di età; − percorsi di istruzione di secondo livello, realizzati dalle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 4, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica. Ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del predetto decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012. n. 263 possono frequentare i percorsi di istruzione di secondo livello gli adulti, anche stranieri, che sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione nonché coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che, già in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrano di non poter frequentare il corso diurno; − percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, realizzati dai CPIA, destinati agli adulti stranieri di cui all’articolo 3 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012. n. 263, finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue elaborato dal Consiglio d’Europa. Ai fini di cui all’articolo 9, comma 2-bis, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, resta ferma la possibilità per gli adulti stranieri in età lavorativa, anche in possesso di titoli di studio conseguiti nei Paesi di origine, di usufruire, nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa dei CPIA, delle attività di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana. Dettagliate istruzioni circa le iscrizioni ai percorsi di istruzione degli adulti seguono con successiva Nota.
IL DIRETTORE GENERALE
Fabrizio Manca Firmato digitalmente
da MANCA FABRIZIO C=IT O=MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
Ministero dell’istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione 26/26
Ai Direttori generali e ai Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali
Ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale
Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali e ai Coordinatori didattici delle scuole paritarie
Ai Presidenti delle Regioni
Ai Presidenti delle Province
Ai Sindaci dei Comuni LORO SEDI
Al Sovrintendente scolastico per la Regione Valle di AOSTA
Al Sovrintendente scolastico per la scuola in lingua italiana BOLZANO
All’Intendente scolastico per la scuola in lingua tedesca BOLZANO
All’Intendente scolastico per la scuola delle località ladine BOLZANO
Al Dirigente del Dipartimento istruzione per la Provincia di TRENTO e, p.c.,
Al Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
al Gabinetto del Ministro all’Ufficio legislativo
all’Ufficio Stampa SEDE al Coordinamento tecnico della IX Commissione della Conferenza delle Regioni
Via Parigi ROMA
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